Che cos'è il Canone Cosap? E che differenza c'è con la Tosap? Il commercialista fa il punto sul canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.
Il Canone COSAP, cioè il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, è stato previsto ed introdotto nell’ordinamento dall’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In precedenza, l’occupazione di aree e spazi pubblici era assoggettata alla TOSAP tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche, prevista dall’art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Pertanto, le singole amministrazioni interessate, proprietarie delle strade pubbliche sulle quali sussistono gli accessi alle proprietà private, o vengono effettuate occupazioni con opere stabili a servizio di soggetti privati, sono state delegate a valutare se istituire la TOSAP o la COSAP a propria discrezione, in virtù delle citate fonti normative.
Ciò premesso si ricorda che per esplicita previsione dell’art. 63, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 446/1997 il Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) può essere applicato in alternativa alla Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dagli artt. da 38 a 57 (capo II) del vigente D.Lgs. n. 507/1993.
Ciò premesso si fa presente che la TOSAP, per meglio dire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni, di qualsiasi natura, effettuate sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei Comuni, nonché su aree di proprietà privata su cui però esistono servitù di passaggio.
In caso di concessione per l’occupazione di spazi pubblici, entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio, occorre presentare una apposita denuncia di inizio occupazione di spazi e aree pubbliche al Comune, allegando l’attestato di pagamento.
Attenzione:
– per le occupazioni temporanee l’obbligo della presentazione della denuncia è assolto con il pagamento della tassa;
– per le occupazioni permanenti, la tassa va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno a mezzo bollettino di c/c postale intestato al Comune o al concessionario del servizio.
La TOSAP viene applicata dal Comune in base a proprio regolamento e tariffa approvati con apposita delibera che devono distinguere occupazioni permanenti e temporanee (quelle di durata inferiore ad un anno).
La tariffa applicata deve essere compresa tra il minimo e il massimo dell’importo previsto dal D.Lgs. n. 507/1993 per ogni classe di comuni (in tutto cinque) e per le province.
Attenzione: i Comuni, inoltre, possono escludere nel proprio territorio, con apposito regolamento, l’applicazione della TOSAP e prevedere il pagamento di un canone denominato COSAP.
Tabella: TOSAP e COSAP a confronto
TOSAP |
COSAP |
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Riferimento normativo |
La TOSAP ha una dettagliata disciplina legislativa, essendo prevista e disciplinata dal capo II del D.Lgs del 15 novembre 1993, n. 507 (artt. da 38 a 56). |
Art. 63 della L. del 15 dicembre 1997, n. 446. Risulta opportuno evidenziare che tutta la disciplina della COSAP è demandata dal D.Lgs. n. 446/1997 al Regolamento comunale. |
Natura giuridica |
Entrata avente natura tributaria. |
Entrata avente natura patrimoniale. |
Presupposti oggettivi |
Occupazioni di qualsiasi natura effettuate – anche senza titolo – nelle strade, nei corsi, relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio. La Suprema Corte (Cass. Sez. Trib., 07/03/2002, sentenza n. 3363) ha chiarito che la tassa trova la sua “ratio” nell’utilizzazione che il singolo fa, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini (art. 38 D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507). |
Occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, incluse le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 63, L. del 15 dicembre 1997, n. 446). |
Presupposti soggettivi |
La tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza,dall’occupante di fatto (anche abusivo). L’utilizzo del suolo pubblico deve essere fatto nel proprio esclusivo interesse. Il Ministero delle Finanze ha chiarito che pur individuandosi il presupposto impositivo nel fatto materiale dell’occupazione, è necessaria la presenza dell’ulteriore correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dall’occupante (Risoluzione del 2 marzo 1995, n. 46). N.B.: Il Dipartimento delle finanze con la Circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009 ha chiarito che i soggetti obbligati al pagamento della TOSAP o della COSAP non sono solamente le persone (fisiche o giuridiche) che materialmente effettuano l’occupazione del suolo pubblico, ma anche gli enti o imprese che utilizzano apposite infrastrutture per lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità. |
È obbligato al pagamento del canone il titolare dell’atto di concessione. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi. |
Esenzioni |
In base all’art. 49 del D.Lgs. n. 507/1993 sono esenti dalla TOSAP: N.B.: così come chiarito dalla Circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009 sono esenti dal pagamento della TOSAP anche le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione stessa (art. 49, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 507/1993). |
La Legge rinvia la disciplina del canone alla adozione di apposito Regolamento. |
Giudice competente |
In quanto entrata di natura tributaria, la giurisdizione rientra nella cognizione del giudice tributario. In base all’art. 2 del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 446, infatti, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali. |
Le SS.UU. della Sprema Corte (Cassazione SS.UU., Ordinanza del 19 agosto 2000), hanno affermato che le controversie attinenti alla debenza del canone esulano dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie (come delineate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992) e rientrano, invece, nell’ambito della competenza giurisdizionale del Giudice ordinario; tesi confermata dalla stessa Corte a ss.uu., con sentenza del 21 gennaio 2005, n. 1239. |